Anche questa.... è notevole!
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
xxxxx
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
xxxx ad Alghero avverso la sentenza in data 11.5.1999 del Pretore di Sassari - Sezione distaccata di Alghero
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. xxxxxi
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. xxxxxx
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato
Non comparso il difensore
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 11 maggio 1999 il pretore di Sassari, pronunciando nella Sezione distaccata di Alghero, (omissis), condannava xxxxxx a lire 200.000 di ammenda per contravvenzione - solo occasionalmente connessa - all'art. 697, comma 1, c.p., ravvisata nella detenzione di "piombini a funghetto per carabina ad aria compressa" non denunciati. Il xxxxx ha proposto ricorso per Cassazione denunciando erronea applicazione di legge penale in quanto i "piombini" - dotazione di arma ad aria compressa regolarmente detenuta - non potevano ritenersi munizioni autonomamente soggette a denuncia, essendo costituiti da materiale inerte senza parti esplosive e, quindi, privi di autonoma pericolosità.
Il ricorso è fondato e impone l'immediato proscioglimento anche ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Infatti, non possono essere identificati o equiparati alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando - come ad esempio i pallini da caccia non inseriti nelle cartucce - siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne segue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ex art. 38 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, trattandosi di oggetto in sé privo di intrinseca pericolosità (confronta Cass., Sez. I, 18 febbraio /2 giugno 1986, Facchini, nonché, per la configurabilità del lancio di proiettili ad aria compressa come getto pericoloso di cose, e non come "sparo", Cass., Sez. VI, 28 maggio/13 dicembre 1974, Sparviero ed altro).
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio nei confronti del xxxxxx, perché l'illecita detenzione contestatagli non sussiste.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di xxxxx perché il fatto contestatogli non sussiste.
Così deciso in Roma il 2 febbraio 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 22 MAGGIO 2000.
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ammazza oh! sono dovuti arrivare in cassazione per far annullare una simile sentenza. Mi immaggilo lo zelo del polizziotto cher ha arrestato questo malcapitato "terrorista" ed il Pretore quando ha detto :
In nome del Popolo Italiano (che mi paga per non capire un ca--o) ti condanno a ecc. ecc.
Comunque state attenti ad andare ad Alghero in macchina in quanto nei cuscinetti delle ruote ci sono dei pallini di acciaio.
In nome del Popolo Italiano (che mi paga per non capire un ca--o) ti condanno a ecc. ecc.
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- roma71
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